STATUTO

 

Art. I: COSTITUZIONE

È costituita ASSIREVI, denominata anche “ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE LEGALE”, una associazione privata senza scopo di lucro tra società che esercitano in Italia attività di revisione legale o volontaria dei conti (di seguito, anche l’“Associazione”).

Art. II: SCOPI

1. L’Associazione si propone i seguenti scopi:

(i) promuovere, sostenere e fornire contributi alla valorizzazione dell’attività di revisione legale e delle altre attività di assurance ed alla loro evoluzione, nonché alla cultura ad esse relativa.
(ii) promuovere e/o realizzare l’analisi scientifica di supporto all’adozione o modifica dei principi e delle norme tecniche ed operative relativi allo svolgimento della revisione legale, nonché alle altre tematiche ad essa strettamente connesse (di seguito, i “Principi di Revisione”) e dei principi e delle norme tecniche ed operative relativi allo svolgimento delle altre attività di assurance diverse dalla revisione legale, nonché alle altre tematiche ad esse strettamente connesse (di seguito, i “Principi per le Attività Diverse dalla Revisione Legale”);
(iii) promuovere e/o realizzare l’analisi scientifica di supporto all’adozione o modifica dei principi di deontologia e scetticismo professionale, riservatezza e segreto professionale, indipendenza ed obiettività relativi all’attività di revisione legale, alle altre attività di assurance diverse dalla revisione legale, nonché alle altre tematiche ad esse strettamente connesse (di seguito, le “Norme di Etica e di Indipendenza”);
(iv) promuovere presso le Associate (come definite al successivo articolo III), i loro soci, dipendenti, collaboratori e componenti dello loro strutture professionali, anche di rete, la diffusione della conoscenza, dell’interpretazione e dell’applicazione dei Principi di Revisione, dei Principi per le Attività Diverse dalla Revisione Legale, delle Norme Etiche e di Indipendenza, attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti ritenuti idonei al raggiungimento di tale obiettivo, quali, ad esempio, iniziative di formazione e di aggiornamento;
(v) promuovere iniziative, studi e pubblicazioni (es. documenti, quaderni, guide tecniche e position paper) utili ad una maggiore conoscenza e diffusione dell’attività di revisione legale, delle altre attività di assurance diverse dalla revisione legale, nonché delle altre tematiche ad esse strettamente connesse;
(vi) rappresentare, nei confronti degli organismi istituzionali italiani o internazionali, di altre associazioni anche di categoria, nonché di associazioni o enti ai quali l’Associazione aderisce, gli interessi delle Associate, dei loro soci, dipendenti, collaboratori nonché dei componenti delle strutture professionali dei network cui esse aderiscono;
(vii) promuovere la presentazione di ricorsi anche giurisdizionali, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’esercizio di azioni o l’intervento nei giudizi civili, amministrativi ed erariali, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
(viii) cooperare, anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni e la partecipazione a tavoli di lavoro e di studio, con gli organismi professionali, con la CONSOB, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con le altre Autorità di Vigilanza, organismi, enti ed istituzioni, anche internazionali, nella determinazione e nell’aggiornamento dei principi contabili e dei Principi di Revisione, dei Principi per le Attività Diverse dalla Revisione Legale e delle Norme di Etica e di Indipendenza e nella loro diffusione;
(ix) seguire e promuovere l’evoluzione della legislazione in conformità agli scopi generali e particolari che l’Associazione si propone;
(x) curare l’informazione delle Associate attraverso la comunicazione di norme, leggi, decreti, regolamenti, provvedimenti emessi dalle Autorità di Vigilanza e di ogni altra notizia tecnica, scientifica o normativa, utili allo svolgimento dell’attività di revisione legale, delle altre attività di assurance diverse dalla revisione legale, nonché delle altre tematiche ad esse strettamente connesse;
(xi) seguire e promuovere, anche attraverso la richiesta di pareri ad esperti, la risoluzione di problemi professionali, giuridici e fiscali di comune interesse delle Associate;
(xii) stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici o privati nonché altre associazioni per il perseguimento degli scopi istituzionali e a beneficio delle Associate;
(xiii) costituire o assumere partecipazioni, dirette o indirette, in società di capitali o cooperative, nonché partecipare ad altre associazioni o fondazioni, con finalità analoghe, complementari o strumentali, al fine di perseguire gli scopi istituzionali sopra descritti;
(xiv) svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale, utile, necessaria ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali sopra descritti.

Art. III: ASSOCIATE

1. Possono aderire all’Associazione e in tal modo divenire associate (di seguito, le “Associate”), subordinatamente al gradimento di cui al successivo articolo XVII, le società di revisione legale aventi i requisiti esposti nel successivo articolo IV. Le Associate partecipano all’Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o persone a ciò espressamente delegate.

2. Ai fini del presente Statuto, per società di revisione legale si devono intendere solo ed unicamente le società di revisione legale operanti in Italia, intendendosi per tali anche le sedi secondarie in Italia di società di revisione legale estere. Sono escluse le case madri estere e le sedi secondarie estere di società italiane.

Art. IV: REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE ALL’ASSOCIAZIONE

1. Ai fini dell’ammissione e della permanenza nell’Associazione, le società di revisione devono:

a. essere iscritte al Registro dei revisori legali di cui all’articolo 6 e ss. D. Lgs 39/2010 e relative disposizioni attuative, nonché loro successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “Registro”);
b. confermare il proprio intendimento ed impegno ad applicare, nel corso della permanenza nell’Associazione, i Principi di Revisione, i Principi per le Attività Diverse dalla Revisione Legale e le Norme di Etica e di Indipendenza;
c. confermare il proprio intendimento ed impegno ad attenersi, nel corso della permanenza nell’Associazione, alle delibere assunte dagli organi dell’Associazione e a quanto indicato nei documenti di ricerca, position paper e altri documenti emessi dall’Associazione;
d. confermare il proprio intendimento ed impegno ad offrire, nel corso della permanenza nell’Associazione, tenuto conto delle proprie strutture organizzative, risorse professionali che prendano parte alle attività di ricerca, studio e formazione compiute dall’Associazione.

2. Resta inteso che l’iter di ammissione e/o di esclusione dall’Associazione delle società di revisione legale non prevede lo svolgimento di verifiche in ordine all’applicazione o al rispetto, da parte delle società di revisione legale, del paragrafo 5.8 del Principio sull’indipendenza del Revisore n. 100, dell’articolo 10, commi 9, 10 e 11, D. Lgs. 39/2010, o di norme regolamentari o di principi di analogo tenore che dovessero integrare o sostituire tali disposizioni.

3. Le Associate sono tenute a comunicare tempestivamente all’Associazione i provvedimenti di cancellazione dal Registro emanati a loro carico ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera h), D. Lgs. 39/2010 e dell’articolo 26, comma 1, lettera e), D. Lgs. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché la variazione di tutte le informazioni rese in sede di ammissione all’Associazione ai sensi dell’articolo XVII, paragrafo 1, lett. i) e ii) che segue. Le Associate sono tenute a comunicare tempestivamente all’Associazione le operazioni societarie di riorganizzazione o aggregazione (in via esemplificativa, fusioni, cessioni, conferimenti o scorporo) dalle stesse compiute, al fine di permettere all’Associazione di verificare il rispetto da parte dell’Associata, anche successivamente all’esecuzione di tale operazione societaria, dei requisiti che avevano portato alla sua ammissione.

Art. V: SEDE

1. L’Associazione ha sede in Milano.

2. L’Assemblea potrà istituire uffici di rappresentanza o di corrispondenza altrove, in Italia ed all’estero.

3. L’Associazione potrà utilizzare sedi, uffici e locali messi a disposizione dalle Associate, per agevolare la propria presenza operativa sul territorio nazionale utile al perseguimento degli scopi di cui all’articolo II. A tal fine, potranno essere adottate specifiche deliberazioni da parte del Consiglio Direttivo.

Art. VI: ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:

a. l’Assemblea delle Associate;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori. 

Art. VII: ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

1. L’Assemblea rappresenta la generalità delle Associate. Si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine all’approvazione del bilancio di esercizio dell’Associazione, nonché:

(i)  nei casi in cui, ai sensi del presente Statuto, è prevista la delibera assembleare in merito a proposte del Consiglio Direttivo;
(ii) nell’ipotesi di cui all’articolo XII, paragrafo 2, n. iv);
(iii) nell’ipotesi di cui all’articolo XI, paragrafo 10, quarto capoverso;
(iv) ogni qualvolta almeno tre membri del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario;
(v) su richiesta di almeno 3 Associate.

Nei casi di cui ai precedenti punti (iii), (iv) e (v), la richiesta di convocazione deve essere presentata dai richiedenti con la precisazione dell’ordine del giorno e deve essere inviata tramite e-mail al Presidente, il quale provvede nei successivi 30 giorni a inviare la convocazione ai sensi del successivo paragrafo.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell’Associazione o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione, purchè in Italia. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, recante la data, l’ora, il luogo di convocazione, le modalità di collegamento di cui al successivo paragrafo 6 e l’ordine del giorno, deve essere inviato alle Associate, ai Consiglieri, ai Vice Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dal Presidente, tramite mezzi che ne attestino l’avvenuta ricezione, non meno di 15 giorni prima della data della riunione e, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima della data della riunione.

3. L’Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo a rotazione, eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e, in mancanza di tale proposta, dal Presidente dell’Associazione.

4. L’Assemblea elegge il Segretario dell’Assemblea, anche tra i soggetti terzi invitati ai sensi dell’articolo X, paragrafo 4. Il Segretario dell’Assemblea redige il verbale della riunione.

5. Lo svolgimento e le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

6. L’Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, dovendosi in ogni caso ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve indicare le modalità tecniche di collegamento, le quali devono garantire che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che:

a. vengano indicati nell’avviso di convocazione i numeri e i codici di accesso che devono essere utilizzati per il collegamento audio o video;
b. sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. sia consentito al Segretario dell’Assemblea di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

7. Fanno fede le copie e gli estratti dei verbali firmati per autentica dal Presidente dell’Associazione in carica.

8. Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutte le Associate. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere portate a conoscenza delle Associate mediante invio del verbale di riunione, a cura del Segretario dell’Assemblea, entro 30 giorni per lettera raccomandata, e-mail o altro mezzo equivalente, e restano comunque a disposizione delle Associate stesse presso la Segreteria dell’Associazione.

Art. VIII: POTERI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ha i seguenti poteri:

(i) ratifica la nomina dei Consiglieri e dei Vice Consiglieri designati ai sensi dell’articolo XI;
(ii) elegge il Presidente dell’Associazione ai sensi dell’articolo XIII, primo paragrafo, lett. a);
(iii) nomina i componenti del Collegio dei Revisori, stabilendo l’eventuale compenso;
(iv) in occasione della ratifica di cui alla precedente lett. i) del presente articolo nomina, su proposta del Collegio dei Revisori, tra le Associate non facenti parte del Consiglio Direttivo, la società incaricata della revisione volontaria del bilancio di cui all’articolo XVI, stabilendo l’eventuale compenso;
(v) delibera sul bilancio preventivo di gestione predisposto dal Consiglio Direttivo e sulla misura del contributo associativo ordinario ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 2, punto viii), nonché sull’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione in merito all’attività svolta predisposti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 2, punto x);
(vi) delibera in merito a modifiche dello Statuto;
(vii) ratifica l’ammissione di nuove Associate su proposta del Consiglio Direttivo;
(viii) delibera in merito alla proposta di esclusione di una Associata secondo quanto previsto dall’articolo XXI;
(ix) delibera sulla misura, sulle modalità e sui termini di eventuali contributi straordinari;
(x) delibera sulle materie e sulle questioni che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo anche ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 10;
(xi) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione di codici etici e di comportamento;
(xii) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto dai codici etici e di comportamento adottati, l’erogazione delle seguenti misure sanzionatorie: (a) l’esclusione dell’Associata dall’Associazione, nel caso in cui essa incorra in violazioni dei principi generali e delle regole indicati nei codici etici e di comportamento adottati, (b) l’esclusione dell’Associata dall’Associazione, nel caso in cui soci, dipendenti o collaboratori di tale Associata che partecipano all’attività dell’Associazione incorrano in violazioni dei principi generali e delle regole indicati nei codici etici e di comportamento adottati e (c) la decadenza dall’incarico ricevuto o della carica acquisita e la cessazione del rapporto di collaborazione con l’Associazione, nel caso in cui altri soggetti che agiscono in nome, per conto, nell’interesse o a vantaggio dell’Associazione incorrano in violazioni dei principi generali e delle regole indicati nei codici etici e di comportamento adottati;
(xiii) delibera l’accertamento del verificarsi di un’ipotesi di decadenza di un Consigliere o di un Vice Consigliere prevista dall’articolo XI, paragrafo 8, lett. e);
(xiv) ratifica l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo di regolamenti e procedure organizzative interne e di funzionamento adottate ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 2, punto (xvii).

Art. IX: VOTI

1. Ogni Associata, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto ad un voto, nonché ad un voto ulteriore per ogni venti collaboratori della stessa, per tali intendendosi i soggetti indicati al successivo paragrafo.

2. Per il computo dei voti spettanti a ciascuna Associata in ciascun esercizio sociale si fa riferimento al numero dei collaboratori dedicati all’attività di revisione legale risultante dalla dichiarazione annuale di cui al successivo articolo XVIII. Ai fini del computo del numero dei collaboratori dedicati all’attività di revisione legale si tiene conto di:

(i) tutti i soci firmatari delle relazioni di revisione e i soci operativi dedicati all’attività di revisione legale;
(ii) tutti i dipendenti iscritti a libro matricola dedicati all’attività di revisione legale;
(iii) tutti i collaboratori con contratto di lavoro a tempo pieno dedicati all’attività di revisione legale;
(iv) tutto il personale con rapporto di stage dedicato all’attività di revisione legale.

3. Eventuali variazioni del numero dei collaboratori dedicati all’attività di revisione legale (come definito nel paragrafo precedente) intervenute nel corso di un esercizio sociale saranno irrilevanti ai fini del computo dei voti per le assemblee che si terranno nel corso dello stesso esercizio sociale.

Art. X: MAGGIORANZE, DELEGHE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

1. Ciascuna società di revisione legale è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante o da un socio della società stessa iscritto al Registro ed espressamente delegato dall’Associata alla partecipazione all’Assemblea e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della medesima Assemblea. L’Associata può conferire la delega alla partecipazione e alla votazione in Assemblea, nei termini e secondo le modalità indicate dalla stessa delegante, anche al componente del Consiglio Direttivo dalla stessa designato ai sensi dell’articolo XI.

2. L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di un numero di Associate che rappresenti almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutte le Associate, secondo le dichiarazioni di cui all’articolo XVIII relative all’esercizio sociale in corso. L’Assemblea delibera validamente sulle materie di cui all’articolo VIII e sulle altre materie previste dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza dei voti spettanti a tutte le Associate secondo le dichiarazioni di cui all’articolo XVIII relative all’esercizio sociale in corso, ad eccezione della delibera di scioglimento dell’Associazione di cui all’art. XXIV, per la quale è richiesto il voto dei 2/3 dei voti spettanti a tutte le Associate.

3. Le deleghe potranno essere conferite soltanto ad un’altra Associata. Ogni Associata non potrà essere portatrice di più di una delega.

4. Il Presidente eletto ai sensi dell’articolo XIII, ove lo ritenga opportuno in relazione alle materie all’ordine del giorno, può chiamare a partecipare all’Assemblea anche soggetti terzi, i quali non hanno diritto di voto.

Art. XI: CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’articolo XIII e dai Consiglieri e Vice Consiglieri rappresentanti delle Associate i quali vengono designati secondo i seguenti criteri:

a.  Consigliere e 1 Vice Consigliere ogni Associata avente un numero di collaboratori, così come indicati all’art. IX, paragrafo 2, superiore a 100;
b.  Consigliere e 1 Vice Consigliere ogni 10 Associate aventi un numero di collaboratori, così come indicati all’art. IX, paragrafo 2, uguale o inferiore a 100, con un numero minimo di 3 Consiglieri e 3 Vice Consiglieri ed un numero massimo di 5 Consiglieri e 5 Vice Consiglieri.
Resta inteso che il Consigliere e il Vice Consigliere designati da ciascuna Associata dovranno appartenere ad una medesima Associata.

2. Le Associate aventi un numero di soci, dipendenti, collaboratori uguale o inferiore a 100 provvedono alla designazione dei membri di cui al punto b) del paragrafo che precede nel corso di una loro riunione a tal fine convocata attribuendo il proprio voto ad entrambi i candidati alla carica di Consigliere e alla carica di Vice Consigliere dalle stesse individuati secondo termini e modalità indicati con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 2, punto xvii).

3. Le Associate designano Consiglieri e Vice Consiglieri tra soggetti che (i) siano al momento della nomina soci di un’Associata che provvede alla loro designazione e (ii) siano iscritti al Registro.

4. Una Associata non può comunque essere rappresentata nel Consiglio da più di un Consigliere e di un Vice Consigliere, che parteciperà alle riunioni del Consiglio in caso di impedimento del Consigliere.

5. I Consiglieri e i Vice Consiglieri restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica ovvero, nell’ipotesi di cui al successivo paragrafo 7, con scadenza alla data della successiva Assemblea che deliberi in ordine alla composizione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri e i Vice Consiglieri il cui incarico è scaduto o in scadenza sono rieleggibili.
Eventuali variazioni del numero dei collaboratori dedicati all’attività di revisione legale (come definito nell’articolo IX) occorse durante i tre esercizi in cui i Consiglieri e i Vice Consiglieri restano in carica saranno irrilevanti ai fini della composizione del Consiglio Direttivo.

6. Le Associate ammesse all’Associazione nel corso dei tre esercizi di carica del Consiglio Direttivo hanno diritto di designare un proprio Consigliere e Vice Consigliere, secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla scadenza del terzo esercizio del mandato in corso, ai fini dei successivi tre esercizi di carica del Consiglio Direttivo.

7. La nomina del Consiglio Direttivo è oggetto di determinazione nell’Assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora l’Assemblea non vi provveda in tale occasione, nella successiva Assemblea a tal fine convocata. In tal caso, trova applicazione la previsione di cui al precedente paragrafo 5. Al fine del computo dei voti, si tiene conto dell’ultima dichiarazione annuale presentata dalle Associate ai sensi dell’articolo XVIII.

8. Si considerano decaduti i Consiglieri e i Vice Consiglieri:

a. la cui designazione sia stata oggetto di comunicazione di revoca o sostituzione da parte dell’Associata;
b. che siano stati cancellati, a seguito di provvedimento definitivo, dal Registro;
c. che appartengano ad Associate recedute od escluse ai sensi dei successivi articoli XX e XXI;
d. che siano stati destinatari di una delle sanzioni di cui all’articolo VIII, punto xii) che precede;
e. che vengano a trovarsi in altra particolare situazione, diversa da quelle che precedono che, a giudizio del Consiglio Direttivo, comporti la rinuncia implicita o la cessazione dalla carica. In tale circostanza, il Consiglio Direttivo sottopone a deliberazione assembleare l’accertamento del verificarsi di un’ipotesi di decadenza.

9. Qualora uno dei Consiglieri o dei Vice Consiglieri in carica termini la propria funzione per qualunque ragione, la carica di Consigliere o di Vice Consigliere verrà assunta dal soggetto designato dall’Associata o dalle Associate secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La ratifica di tale nomina avverrà in occasione della Assemblea immediatamente successiva.

10. Il Consiglio Direttivo perviene alle proprie determinazioni mediante riunione convocata dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo avviene mediante l’invio ai Consiglieri, Vice Consiglieri e componenti del Collegio dei Revisori, non meno di 3 giorni prima della data della riunione, ed in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima della data della riunione, tramite mezzi che ne attestino l’avvenuta ricezione, di un avviso di convocazione recante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione, nonché eventuali modalità di collegamento di cui al successivo paragrafo 13. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Ad eccezione delle deliberazioni previste al paragrafo 16 del presente articolo per la nomina dei Vice Presidenti, all’articolo XIII, paragrafo 8 per la nomina del Presidente, nonché all’articolo XVII, paragrafo 2 per le ammissioni all’Associazione delle società di revisione legale, il Consiglio Direttivo può, in alternativa, pervenire alle proprie determinazioni anche mediante raccolta delle manifestazioni del consenso scritto dei Consiglieri, secondo i termini e le modalità disciplinati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 2, punto xvii). Per la valida raccolta delle manifestazioni del consenso scritto è richiesto il riscontro della maggioranza dei Consiglieri in carica. Restano fermi i meccanismi previsti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 2, punto xvii) che consentono in ogni caso ai componenti del Consiglio Direttivo di richiedere l’assunzione della determinazione in adunanza collegiale.
Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 16 del presente articolo per la nomina dei Vice Presidenti, di quanto previsto all’articolo XIII, paragrafo 8 per la nomina del Presidente, nonché di quanto previsto all’articolo XVII, paragrafo 2 per le ammissioni all’Associazione delle società di revisione legale, le determinazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte:

(i) in caso di riunioni, con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Consiglieri presenti;
(ii) in caso di raccolta delle manifestazioni del consenso scritto, con il raggiungimento di consensi da parte della maggioranza dei consiglieri che si siano espressi al riguardo.
Resta ferma la facoltà in capo ad almeno tre Consiglieri, intervenuti alla riunione o invitati alla manifestazione del consenso scritto, di richiedere, prima dell’assunzione finale della determinazione da parte del Consiglio Direttivo, che un argomento posto all’ordine del giorno venga sottoposto alla delibera dell’Assemblea.
In tal caso, il Presidente, preso atto della richiesta formulata da parte di almeno 3 Consiglieri, convoca l’Assemblea mediante l’invio, tramite mezzi che ne attestino l’avvenuta ricezione ed entro 1 giorno lavorativo dalla data dell’adunanza del Consiglio Direttivo ovvero dalla data entro la quale i Consiglieri devono manifestare il proprio consenso scritto, di un avviso di convocazione recante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione nonché eventuali modalità di collegamento di cui all’articolo VII, paragrafo 6. La data di convocazione dell’Assemblea non potrà eccedere i 2 giorni lavorativi dalla data dell’invio alle Associate dell’avviso di convocazione.

11. La possibilità di sottoporre all’Assemblea un argomento all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno 3 Consiglieri di cui al precedente paragrafo 10, non si applica alle determinazioni del Consiglio Direttivo riguardanti le materie indicate all’articolo XII, paragrafo 2, punti viii), ix) e x).

12. In caso di parità dei voti espressi dai Consiglieri prevarrà il voto del Presidente dell’Associazione nominato secondo quanto previsto dall’articolo XIII o, in sua assenza, del Vice Presidente che lo sostituisce. Qualora uno o più Consiglieri non possano intervenire alla riunione, in loro sostituzione potranno intervenire e votare i rispettivi Vice Consiglieri. Le previsioni del presente paragrafo 12 si applicano anche nel caso di determinazioni del Consiglio Direttivo mediante raccolta delle manifestazioni del consenso scritto.

13. Il Consiglio Direttivo individua, anche tra i soggetti terzi, un Segretario del Consiglio Direttivo stesso che redige il verbale della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, dovendosi in ogni caso ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione deve indicare le modalità tecniche di collegamento, le quali devono garantire che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che:

a. vengano indicati nell’avviso di convocazione i numeri e i codici di accesso che devono essere utilizzati per il collegamento audio o video;
b. sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. sia consentito al Segretario del Consiglio Direttivo di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, nonché di esprimere in tempo reale il proprio voto sugli argomenti all’ordine del giorno.

14. Il Presidente eletto ai sensi dell’articolo XIII, ove lo ritenga opportuno, può invitare a partecipare al Consiglio Direttivo anche soggetti terzi, quali, a mero titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alle commissioni, ai gruppi di lavoro e ai gruppi di ricerca di cui all’articolo XII, paragrafo 1, i consulenti dell’Associazione, esperti o altri soggetti esterni all’Associazione. Tali soggetti non hanno diritto di voto.

15. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione nominato secondo quanto previsto dall’articolo XIII.

16. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni di Tesoriere ed un secondo Vice Presidente. Risulteranno eletti alle rispettive cariche i due candidati che avranno ottenuto il più alto numero di voti nelle rispettive votazioni; a parità di voti si procederà al ballottaggio.

17. La rappresentanza dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio spetta, in via disgiuntiva, al Presidente dell’Associazione nominato secondo quanto previsto dall’articolo XIII o a ciascun Vice Presidente, con facoltà del Consiglio Direttivo di delegare detti poteri ad uno o più Consiglieri e Vice Consiglieri.

18. Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell’Associazione nominato secondo quanto previsto dall’articolo XIII e dal Segretario del Consiglio Direttivo da inviare alle Associate.
In caso di raccolta delle manifestazioni del consenso scritto, il Presidente dell’Associazione nominato secondo quanto previsto dall’articolo XIII trasmette alle Associate l’esito di detto processo e la determinazione assunta dal Consiglio Direttivo secondo le modalità e i termini disciplinati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 2, punto xvii).

Art. XII: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo compie tutte le attività previste dal presente Statuto e tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione idonei ad attuare gli scopi dell’Associazione con facoltà di delega di parte di detti poteri al Presidente, a ciascun Vice Presidente o a uno o più Consiglieri o Vice Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può provvedere a propria discrezione alla costituzione, a titolo esemplificativo, di commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di ricerca o comitati, con funzioni di approfondimento, istruttorie e consultive in relazione agli scopi dell’Associazione, definendone le linee generali di funzionamento.

2. Il Consiglio Direttivo, in via meramente esemplificativa, in particolare:

(i) delibera sulla domanda di ammissione all’Associazione secondo la procedura approvata dal Consiglio Direttivo, come previsto dall’articolo XVII, paragrafo 2;
(ii) a tutela della qualità della revisione, ha la facoltà di stabilire strumenti per l’attività di autovalutazione del sistema di controllo interno di qualità da parte delle proprie Associate, nonché da parte delle società che abbiano presentato richiesta di ammissione ai sensi dell’art. XVII, in ordine al rispetto da parte delle medesime dei Principi di Revisione, dei Principi per le Attività diverse dalla Revisione Legale e delle Norme di Etica e di Indipendenza, ferma l’esclusione prevista al secondo paragrafo dell’articolo IV;
(iii) propone all’Assemblea l’esclusione di una Associata, a norma del successivo articolo XXI;
(iv) ad eccezione dell’ipotesi di cui all’articolo XI, paragrafo 10, delibera la convocazione dell’Assemblea secondo i termini e le modalità di cui all’articolo VII, paragrafi 1 e 2, stabilendo altresì le modalità tecniche di collegamento audio e video che potranno essere utilizzate dalle Associate per la partecipazione all’Assemblea;
(v) verifica la sussistenza di cause di decadenza dei Consiglieri e dei Vice Consiglieri di cui all’articolo XI che precede;
(vi) verifica l’ammissibilità delle candidature alla carica di Presidente dell’Associazione presentate dalle Associate secondo quanto stabilito dall’articolo XIII;
(vii) definisce il rapporto giuridico e i poteri, anche di rappresentanza, del Segretario Generale, nonché la relativa ripartizione con quelli attribuiti al Presidente e ne stabilisce il trattamento economico;
(viii) predispone il bilancio preventivo di gestione ed in relazione stabilisce la misura del contributo annuo ordinario da proporre all’Assemblea per il versamento da parte delle Associate, secondo quanto previsto dall’articolo XIX;
(ix) propone all’Assemblea eventuali contributi straordinari;
(x) predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla attività svolta e convoca l’Assemblea per la loro approvazione, a norma dell’articolo XXIII;
(xi) promuove iniziative nell’interesse generale della professione e per la tutela delle Associate. A tal fine, approva il contenuto di studi e pubblicazioni (es. documenti, quaderni, guide tecniche e position paper), anche avvalendosi di consulenti esterni. Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato Tecnico Scientifico, composto da 5 Consiglieri, delegati all’analisi tecnica e all’approvazione dei suddetti studi e pubblicazioni, disciplinato secondo i termini e le modalità contenuti nel regolamento adottato ai sensi del presente articolo, paragrafo 2, punto xvii).
(xii) provvede all’assunzione ed alla gestione del personale necessario al regolare e sistematico funzionamento dell’Associazione;
(xiii) esamina le dichiarazioni annuali di cui all’articolo XVIII ed assume le conseguenti delibere ed iniziative;
(xiv) propone all’Assemblea l’adozione di codici etici e di comportamento delle Associate, dandone successivamente attuazione con apposite delibere;
(xv) delibera l’erogazione delle seguenti misure sanzionatorie: (a) richiami verbali e scritti nei confronti dell’Associata e/o di suoi soci, dipendenti o collaboratori che partecipano all’attività dell’Associazione, nel caso in cui l’Associata e/o detti soggetti incorrano in violazioni dei principi generali e delle regole indicati nei codici etici e di comportamento adottati (b) la sospensione dalle attività dell’Associazione di soci, dipendenti o collaboratori dell’Associata che partecipano all’attività dell’Associazione laddove incorrano in violazioni dei principi generali e delle regole indicati nei codici etici e di comportamento adottati;
(xvi) adotta tutte le misure che ritiene nelle circostanze opportune e necessarie per la promozione e la tutela degli interessi di cui sono espressione le Associate;
(xvii) può procedere alla formalizzazione di regolamenti e procedure organizzative interne e di funzionamento concernenti le proprie attività, quelle dei propri comitati, nonché quelle relative alle commissioni, ai gruppi di lavoro e ai gruppi di ricerca.

Art. XIII: PRESIDENTE

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto alternativamente:

a. tra i candidati alla Presidenza proposti dalle Associate secondo le modalità previste dal presente articolo; ovvero
b. tra i componenti del Consiglio Direttivo nominati ai sensi dell’articolo XI, qualora non vi sia alcuna candidatura presentata in conformità al presente articolo ovvero qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza dei voti delle Associate.

2. Nell’ipotesi di cui alla lett. a), paragrafo 1, del presente articolo, il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti spettanti alle Associate in conformità agli articoli IX e X. Il Presidente eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui alla lett. a), paragrafo 1, del presente articolo assume a tutti gli effetti anche la carica di componente del Consiglio Direttivo.

3. Le candidature alla Presidenza ai sensi della lett. a), paragrafo 1, del presente articolo possono essere presentate dalle Associate che, anche congiuntamente, abbiano diritto ad esprimere almeno il 10 % voti in occasione dell’Assemblea chiamata a nominare il Presidente.

4. Le Associate possono proporre, quali candidati alla carica di Presidente dell’Associazione ai sensi della lett. a), paragrafo 1, del presente articolo, coloro i quali cumulativamente:

a. siano in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 39/2010 e dalle relative disposizioni di attuazione per l’iscrizione al Registro, anche nella “Sezione B”;
b. siano stati soci di una delle Associate;
c. abbiano svolto, per un periodo non inferiore a 5 anni, ruoli di supervisione e coordinamento in settori strategici all’interno di Associate;
d. abbiano competenze e approfondita conoscenza delle tematiche in materia di revisione legale.

5. Le candidature ai sensi della lett. a), paragrafo 1, del presente articolo devono essere fatte pervenire al Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione dal 30 giugno al 15 settembre del terzo esercizio della carica di Presidente, ovvero nel diverso termine all’uopo stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato alle Associate. Ogni candidatura deve essere corredata dal curriculum professionale del candidato e dalle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la carica e attesta sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti sopra indicati.

6. Il Consiglio Direttivo, anche mediante Consiglieri a ciò delegati, verifica l’ammissibilità delle candidature presentate dalle Associate ai sensi della lett. a), paragrafo 1, del presente articolo, in base alle disposizioni del presente articolo. La relativa documentazione deve rimanere depositata presso la sede dell’Associazione nei tre giorni che precedono la data dell’Assemblea chiamata ad eleggere il Presidente; le Associate hanno diritto di prenderne visione.

7. Il Presidente, eletto ai sensi della lett. a), paragrafo 1, del presente articolo, svolge la propria attività solo in favore dell’Associazione e non può svolgere altre attività di carattere professionale, ad eccezione delle attività autorizzate dall’Assemblea in occasione della prima nomina ovvero delle attività preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo e dallo stesso autorizzate. Sono espressamente consentite e non richiedono preventiva autorizzazione le attività didattiche ed accademiche, purché compatibili con l’impegno richiesto dalle funzioni e dal ruolo di Presidente dell’Associazione.

8. Nell’ipotesi di cui alla lett. b), paragrafo 1, del presente articolo, il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, con determinazione assunta da detto organo col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

9. La carica di Presidente e di Vice Presidente hanno durata di tre esercizi, con scadenza:

a. nell’ipotesi di cui alla lett. a), paragrafo 1, del presente articolo, alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di detta carica, che provvederà altresì all’elezione del nuovo Presidente, ovvero, qualora l’Assemblea non vi provveda in tale occasione, alla data della successiva Assemblea che deliberi in tal senso;
b. nell’ipotesi di cui alla lett. b), paragrafo 1, del presente articolo, alla data del Consiglio Direttivo che provveda all’elezione del nuovo Presidente e dei nuovi Vice Presidenti. In tale ipotesi, il Presidente e i Vice Presidenti, il cui mandato è in scadenza, non hanno diritto di voto nell’ambito del Consiglio Direttivo di nuova nomina chiamato a dar corso all’elezione del nuovo Presidente e dei nuovi Vice Presidenti, salva l’ipotesi in cui il Presidente e i Vice Presidenti il cui mandato è in scadenza siano al contempo membri anche del Consiglio Direttivo di nuova nomina.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono rinnovabili.

10. Contestualmente alla nomina, l’Assemblea prevede l’eventuale emolumento da corrispondere al Presidente, eletto ai sensi della lett. a), paragrafo 1, del presente articolo, per le funzioni dallo stesso svolte.

11. Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del terzo esercizio, le funzioni del Presidente saranno temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano e, per la nomina del nuovo Presidente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei paragrafi precedenti. In tal caso, tuttavia, il periodo per la presentazione delle candidature, comunque non inferiore a 30 giorni, è determinato dal Consiglio Direttivo e comunicato alle Associate. Il Presidente eletto ai sensi del presente paragrafo scade con il Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina.

12. Il Presidente compie le attività previste dallo Statuto e dà esecuzione alla delibera del Consiglio Direttivo di cui all’articolo XII, paragrafo 2, n. iv).

13. Qualora, a causa di un impedimento, il Presidente non sia in grado di svolgere le attività connesse al suo ruolo ai sensi del presente Statuto, le funzioni del Presidente saranno temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano.

Art. XIV: SEGRETARIO GENERALE

1. Il Presidente, qualora venga nominato ai sensi dell’articolo XIII, paragrafo 1, lett. b), ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Segretario Generale, anche fra soggetti esterni all’Associazione, al quale il Consiglio Direttivo può attribuire specifici compiti e funzioni. Il Segretario Generale non è componente del Consiglio Direttivo. Al Segretario Generale si applicano le limitazioni previste per il Presidente dall’articolo XIII, paragrafo 7.

2. Il Consiglio Direttivo definisce il rapporto giuridico, la durata dell’incarico ed i poteri del Segretario Generale e stabilisce altresì il suo trattamento economico.

Art. XV: COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio, da 2 componenti effettivi e da 2 componenti supplenti. Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea tra soggetti (anche soci, dipendenti e collaboratori delle Associate) che risultano iscritti al Registro. Essi restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica ovvero, qualora l’Assemblea non vi provveda in tale occasione, con scadenza alla data della successiva Assemblea che deliberi in ordine all’elezione di detto organo. I componenti del Collegio dei Revisori il cui incarico è scaduto o in scadenza sono rieleggibili.

2. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di Presidente, Consigliere Direttivo e Segretario Generale, ove nominato.

3. Spetta al Collegio dei Revisori la vigilanza:

(i) sulla corretta amministrazione dell’Associazione;
(ii) sull’osservanza della legge e dello Statuto;
(iii) sul rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, riserve, fondi o patrimonio;
(iv) sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio annuale dell’Associazione, anche tenendo conto della relazione emessa dalla società di revisione di cui all’articolo XVI;
(v) Il Collegio dei Revisori presenta annualmente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea una relazione sui risultati dell’attività di controllo compiuta.

4. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Collegio dei Revisori ha l’obbligo di assistere, almeno con un proprio componente, alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

6. In caso di rinunzia, decadenza o di morte di uno dei componenti del Collegio dei Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età decrescente e rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati restano in carica sino al compimento del periodo dei tre esercizi per i quali era stato nominato il Collegio dei Revisori.

7. In caso di rinunzia, decadenza o di morte del Presidente del Collegio dei Revisori, la Presidenza sarà assunta sino alla successiva Assemblea dal componente del Collegio dei Revisori più anziano.

8. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l’Assemblea affinché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

Art. XVI: SOCIETA’ DI REVISIONE

1. La società di revisione, nominata ai sensi dell’articolo VIII, effettua la revisione volontaria del bilancio dell’Associazione, presentando annualmente al Collegio dei Revisori, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea la relazione contenente il proprio giudizio.

2. L’incarico di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Art. XVII: PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. La richiesta di ammissione all’Associazione deve essere effettuata per iscritto al Presidente dell’Associazione. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

(i) documentazione comprovante l’iscrizione al Registro;
(ii) ragione sociale, forma giuridica, capitale sociale o fondo di dotazione della stabile organizzazione italiana di società costituite all’estero, sede legale e rappresentanti legali;
(iii) numero dei collaboratori dedicati all’attività di revisione legale, come previsto all’articolo IX;
(iv) elenco nominativo dei soci e degli amministratori, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 D. Lgs. 39/2010 e dal D. M. 145/2012;
(v) l’ultimo bilancio d’esercizio approvato, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale;
(vi) le conferme degli intendimenti e degli impegni di cui all’articolo IV, paragrafo 1, lett. b), c) e d).

2. Fermo restando che il richiedente l’ammissione all’Associazione deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo IV dello Statuto e fornire le informazioni e i documenti indicati nel paragrafo precedente, l’ammissione è in ogni caso subordinata al gradimento del Consiglio Direttivo. Nel deliberare in merito all’ammissione, secondo le eventuali procedure in essere al momento della domanda di ammissione approvate dal medesimo Consiglio Direttivo, quest’ultimo terrà tra l’altro in considerazione gli scopi dell’Associazione nonché gli esiti delle attività di autovalutazione del proprio sistema di controllo interno di qualità poste in essere dalla società di revisione all’atto della richiesta di ammissione all’Associazione sulla base degli strumenti eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Per le finalità del presente articolo, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L’ammissione decorre dalla delibera del Consiglio Direttivo ed è risolutivamente condizionata alla ratifica dell’Assemblea ai sensi del precedente articolo VIII, punto vii), fermo quanto previsto all’articolo XIX, paragrafo 2.

Art. XVIII: DICHIARAZIONE ANNUALE

Ciascuna Associata deve presentare al Presidente dell’Associazione, entro il 15 luglio, una dichiarazione annuale, contenente le informazioni di cui al secondo paragrafo del precedente articolo IX aggiornate alla data del 30 giugno precedente. Tale dichiarazione è coerente ai criteri indicati in quella presentata annualmente alla Consob in ottemperanza a quanto disposto dalla Comunicazione n. DEM/30478771 del 18 luglio 2003 e sue successive modificazioni, nonché dalla disciplina applicabile. Ciascuna Associata deve inoltre presentare al Presidente dell’Associazione una dichiarazione annuale entro il 15 luglio, contenente le informazioni di cui ai punti i), ii), e iv), primo paragrafo, del precedente articolo XVII solo nel caso in cui si siano verificate variazioni rispetto all’ultima comunicazione effettuata.

Art. XIX: QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. La quota associativa annuale ed i contributi straordinari pagabili da ciascuna Associata saranno determinati in funzione dei voti spettanti all’Associata in seno all’Assemblea. Pertanto, per la quota associativa annuale ed i contributi straordinari ciascuna Associata dovrà corrispondere una percentuale dell’importo complessivo del contributo ordinario annuale e degli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea pari alla percentuale dei voti spettanti all’Associata rispetto al numero totale dei voti determinato ai sensi dell’articolo IX. Ogni Associata deve versare la quota associativa annuale ed i contributi straordinari con le modalità e nei termini previsti nella relativa delibera assembleare. La quota associativa dovrà essere versata entro 15 giorni dalla notifica dell’avvenuta delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

2. La quota viene determinata pro rata per i mesi residui dell’esercizio in cui la richiedente viene ammessa a far parte dell’Associazione sulla base della quota di una Associata di dimensioni analoghe in termini di collaboratori dedicati all’attività di revisione, così come definiti all’articolo IX che precede. La mancata ratifica della nomina da parte dell’Assemblea non dà diritto alla ripetizione delle quote associative e dei contributi versati.

3. La quota associativa annuale è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. XX: RECESSO

Ogni Associata può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente. La cessazione ha effetto dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative e dei contributi versati, né solleva dall’obbligo di pagamento di quelli ancora dovuti per l’esercizio in corso.

Art. XXI: ESCLUSIONE

1. La cessazione della qualità di Associata viene deliberata dall’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo (i) dà immediata comunicazione all’Associata interessata della proposta motivata di esclusione che lo stesso ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e (ii) procede, entro 30 giorni dall’assunzione della delibera consiliare sulla proposta motivata di esclusione, alla convocazione assembleare.
L’Associata interessata può presentare le proprie osservazioni scritte in vista dell’Assemblea che sarà chiamata a deliberare sulla proposta motivata di esclusione presentata dal Consiglio Direttivo.
La proposta di esclusione, inclusiva delle relative motivazioni del Consiglio Direttivo nonché delle osservazioni scritte della Associata interessata, può essere presentata nei seguenti casi:

a. inottemperanza ai requisiti di cui all’articolo IV, paragrafo 1;
b. mancato versamento delle quote associative, trascorsi tre mesi dalla richiesta di pagamento;
c. accertata non veridicità delle informazioni fornite al momento della richiesta di ammissione di cui all’articolo XVII o incompletezza, omissione o accertata non veridicità delle informazioni fornite nella dichiarazione annuale di cui all’articolo XVIII;
d. gravi e reiterate inosservanze dei Principi di Revisione (ferma l’esclusione di cui all’articolo IV, paragrafo 2), dei Principi per le Attività diverse dalla Revisione Legale e delle Norme di Etica e di Indipendenza, comprovate da un provvedimento emesso dalle Autorità competenti, ovvero gravi e reiterate inosservanze delle norme statutarie e delle delibere dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo dell’Associazione o dei principi generali e delle regole indicati nei codici etici e di comportamento adottati.

2. Il verbale della delibera assembleare che ha deciso l’esclusione deve essere trasmesso all’Associata esclusa entro e non oltre 15 giorni dalla data della predetta delibera. Contro la delibera assembleare di esclusione è ammesso ricorso mediante comunicazione al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa all’esclusione stessa. L’Assemblea, convocata dal Consiglio Direttivo, dovrà pronunciarsi entro tre mesi dalla data del ricorso; in mancanza il ricorso si intenderà accolto. L’Associata esclusa, receduta o che per qualsiasi ragione abbia cessato di far parte dell’Associazione, non ha diritto alla ripetizione delle quote associative e dei contributi versati e resta obbligata al pagamento di quelli dovuti e comunque relativi a tutto l’esercizio in corso.

Art. XXII: PATRIMONIO

L’Associazione si dota di un fondo di dotazione pari a 60.000 euro. Qualora tale fondo di dotazione, per effetto di un disavanzo di gestione, dovesse risultare inferiore all’importo di 60.000 euro, sarà reintegrato attraverso versamenti delle Associate, che verranno calcolati secondo le modalità previste dall’articolo XIX, o attraverso l’utilizzo di eventuali avanzi di gestione.

Art. XXIII: ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

1. L’esercizio sociale decorre dal 1° luglio al 30 giugno. Entro il mese di ottobre il Consiglio Direttivo delibera sul progetto di bilancio e sulla relazione accompagnatoria e provvede alla convocazione, nei 45 giorni successivi, dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio.

2. Almeno 15 giorni prima dell’Assemblea viene inviato a tutte le Associate il bilancio corredato con la relazione del Consiglio Direttivo, con la relazione del Collegio dei Revisori e con la relazione della società di revisione. Il bilancio sarà altresì corredato della richiesta documentazione di supporto, ivi compresa, se del caso, copia degli ultimi bilanci disponibili degli enti nei quali Assirevi detiene partecipazioni.

3. Durante la sua vita, l’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. XXIV: DURATA E SCIOGLIMENTO

1. La durata dell’Associazione è stabilita fino al 30 giugno 2050. In mancanza di un nuovo termine stabilito da delibera assembleare, tale termine si intenderà prorogato di anno in anno, qualora almeno sei mesi prima della sua scadenza non sia stato chiesto lo scioglimento da Associate che rappresentino almeno i 2/3 dei voti. In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. XXV: RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è specificatamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Capo Il del Titolo Il del Libro I del Codice Civile, in quanto compatibili.


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Codice Etico